
Molti impianti di sicurezza nascono da un'urgenza: un furto in zona, un tentativo di effrazione, la richiesta di un'assemblea. Si compra in fretta, si installa in fretta e i problemi emergono dopo, quando le telecamere inquadrano troppo o l'allarme scatta a vuoto. Questa guida riassume cosa verificare prima di firmare, quali errori evitare e come mantenere l'impianto efficiente nel tempo.
Prima del preventivo: il sopralluogo e il livello di rischio
Un preventivo serio parte da un sopralluogo, non da un listino. Per l'antintrusione, la norma tecnica di riferimento è la CEI 79-3. La nuova edizione, pubblicata a fine dicembre 2024, è in vigore dal 1° gennaio 2025. Chiede di valutare ubicazione, caratteristiche costruttive e destinazione d'uso dell'area da proteggere. Da questa valutazione si ricava un livello di rischio, su una scala da 1 a 4, e il relativo livello di prestazione dell'impianto.
La norma prevede anche un metodo tabellare per calcolare il livello di prestazione, in alternativa a quello analitico. Per il cliente il punto è semplice: la scelta di sensori, centrale e sirene deve essere motivata da un'analisi del rischio, non dal numero di dispositivi proposti.
Sul piano formale, la conformità alla CEI 79-3:2024 serve per compilare la Dichiarazione di Conformità prevista dal DM 37/08 a fine lavori. Chiedetela sempre, insieme al progetto e agli schemi dell'impianto.
Privacy: gli errori più frequenti sulla videosorveglianza
La tecnologia conta meno della documentazione. Gli errori ricorrenti sono questi:
- Un solo cartello per tutto. Con il provvedimento n. 167 del 12 marzo 2026 il Garante ha ribadito che un solo cartello non basta quando le telecamere riprendono ambienti distinti, zone separate o piani diversi di un edificio. Il cartello va collocato prima del raggio di ripresa, all'incirca all'altezza degli occhi, e deve rinviare a un'informativa completa.
- Registrazioni conservate troppo a lungo. Spetta al titolare fissare i tempi di conservazione, in base a contesto e finalità. Nelle sue FAQ il Garante osserva che per tutelare il patrimonio dagli atti vandalici bastano di norma uno o due giorni. Oltre le 72 ore serve una giustificazione più argomentata. La cancellazione dovrebbe essere automatica. Per il condominio, il Garante ritiene congruo un termine che non superi i 7 giorni.
- Inquadrature troppo ampie. Le telecamere devono riprendere solo ciò che serve: evitate strada, proprietà confinanti, finestre e balconi altrui.
- Lavoratori ripresi senza accordi. Se le telecamere possono riprendere i dipendenti, si applica anche l'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, con l'iter autorizzativo previsto. Va completato prima dell'attivazione.
Per l'installazione non serve alcuna autorizzazione preventiva del Garante, ma restano gli obblighi di trasparenza e proporzionalità.
Condominio e aziende: chi decide e cosa mettere per iscritto
Nelle parti comuni di un condominio la decisione spetta all'assemblea. L'art. 1122-ter del Codice Civile richiede la maggioranza degli intervenuti, che rappresenti almeno 500 millesimi. Il singolo condomino può proteggere la propria porta d'ingresso o il proprio posto auto, ma l'inquadratura deve restare circoscritta alla sua soglia. Scale, androni e pianerottoli non vanno ripresi.
È utile che la delibera indichi finalità, aree sorvegliate, modalità di gestione delle registrazioni e persone autorizzate a vedere i filmati. Per aziende ed enti, lo stesso schema vale in forma di procedura interna: chi accede, con quali credenziali, per quanto tempo si conserva.
Cosa chiedere all'installatore
Prima di accettare un'offerta, verificate che includa:
- sopralluogo documentato e valutazione del livello di rischio;
- progetto con planimetria, posizione e campo di ripresa di ogni telecamera;
- Dichiarazione di Conformità DM 37/08 e documentazione tecnica finale;
- configurazione di cancellazione automatica, password personali e profili utente distinti;
- supporto per cartelli e informativa, da validare con il vostro consulente privacy;
- piano di manutenzione e indicazione di chi risponde in caso di guasto.
Chiedete anche quali competenze hanno i tecnici. La CEI 79-3:2024 contiene un allegato informativo sulle competenze minime richieste a chi valuta, progetta, installa e mantiene gli impianti di allarme.
Manutenzione: cosa programmare
La CEI 79-3 considera la manutenzione ordinaria periodica necessaria per mantenere nel tempo le prestazioni dell'impianto. Il committente affida gli interventi all'impresa installatrice o a un'organizzazione qualificata, secondo una programmazione stabilita. Verifiche ed esiti vanno annotati nel Registro degli interventi, da conservare con cura. Anche le batterie vanno sostituite secondo le indicazioni del costruttore.
Anche videosorveglianza e centrali connesse hanno bisogno di aggiornamenti: firmware, app di notifica, credenziali. Controllate periodicamente anche l'effettiva registrazione, la qualità delle immagini e l'ora di sistema.
Cosa significa per te
Un impianto ben scelto si riconosce da tre cose: un progetto basato sul rischio reale, una documentazione completa (conformità e privacy) e un piano di manutenzione scritto. Requisiti e adempimenti variano a seconda che si tratti di abitazione, condominio, azienda o ente, quindi vanno verificati caso per caso.
Se state valutando un nuovo impianto o volete controllare quello esistente, IT Media System può effettuare un sopralluogo e una valutazione tecnica, in Molise, Lazio, Campania e sul resto del territorio nazionale.
Fonti e riferimenti
- Impianti Energie – Pubblicata la nuova edizione della Norma CEI 79-3 sugli impianti di allarme intrusione e rapina
- Ekotec – Manutenzione di impianti antintrusione: cosa dice la norma CEI 79-3
- Italsicurezza – I sistemi antintrusione secondo la normativa CEI 79-3:2024
- Frareg – Videosorveglianza e GDPR: il solo cartello non basta (provv. Garante n. 167/2026)
- Agenda Digitale – Videosorveglianza nei negozi: quando un solo cartello non basta
- Garante Privacy – FAQ Videosorveglianza
- Garante Privacy – FAQ Videosorveglianza, il vademecum (PDF)
- Il Sole 24 Ore NT+ Lavoro – Videosorveglianza: la conservazione lunga delle immagini va giustificata
- Studio Moscarini – Videosorveglianza in condominio: telecamere private e privacy
Le informazioni su incentivi, normative e scadenze sono aggiornate alla data di pubblicazione: requisiti e condizioni vanno sempre verificati sul caso specifico.